La stessa pena si applica all’imprenditore fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti nel primo punto sopra indicato ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. comportamenti negligenti quali astenersi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave https://bancarotta-fraudolenta.com/images/avvocato-penalista-Grosseto.jpg